Statuto dell’associazione

Produttori e Installatori Lattoneria Edile – PILE

ART.I
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
È costituita un’Associazione, nel rispetto dell’art.36 e sgg. Del Codice Civile, l’Associazione denominata PILE Produttori Installatori Lattoneria Edile con sede nel Comune di Arsago Seprio e potrà avere altre eventuali sedi operative e/o di rappresentanza individuate dall’Assemblea dei Soci. Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune non comporterà modifica statutaria ma l’obbligo di comunicazione agli Uffici Competenti.

ART. II
SOCI, PERIMESTRO DELLA RAPPRESENTANZA E RAPPORTO ASSOCIATIVO Possono aderire all’Associazione, in qualità di Soci Ordinari, le imprese rientranti nelle seguenti categorie sia come persone fisiche che giuridiche:

  • Produttori di lattoneria edile;
  • Installatori di lattoneria edile;
  • Produttori e commercianti di materie prime, macchinari, accessori e componentidestinati al comparto della lattoneria edile;
  • Fornitori di servizi destinati ai produttori, installatori e commercianti di lattoneria edile.

I Soci – o i loro rappresentanti in caso di persone giuridiche- hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, purché in regola con gli obblighi generali e contributivi del presente statuto.
Gli stessi hanno il diritto di essere informati sulle attività dell’Associazione e di riceverne i servizi istituzionali e di rappresentanza, ivi comprese le attività di comunicazione e marketing.
Ciascun Socio ha inoltre diritto a richiedere attestazione del suo status di associato, nonché di utilizzare il logo associativo secondo le modalità riportate nel Regolamento Associativo.
L’Adesione alla Associazione comporta l’obbligo di osservare il presente statuto e le disposizioni attuative dello stesso.
L’attività degli Associati deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale ed imprenditoriale e non deve essere lesiva dell’immagine di alcuno dei consoci o, in generale, delle categorie rappresentate.

ART.III SCOPO E DURATA

L’Associazione persegue i seguenti obiettivi:

a)  Promuovere la conoscenza in Italia ed all’estero delle attività svolte dalle imprese

Associate, tutelandone l’immagine.

b)  Fornire supporto tecnico agli enti e comitati incaricati di emanare e coordinare la

normativa tecnica di settore in Italia ed in Europa;

c)  Depositare, ove si ritenga opportuno, il marchio collettivo dell’Associazione

provvedendone alla tutela e difesa;

d)Regolamentare la concessione e l’utilizzo agli Associati del marchio collettivo di cui al precedente punto c);

e)  Promuovere, incentivare e sviluppare la conoscenza delle Aziende Associate attraverso l’organizzazione diretta o in collaborazione con altri enti privati e non di eventi di ogni genere, ivi comprese manifestazioni fieristiche e campagne di sensibilizzazione, anche a contenuto pubblicitario, di attività editoriali e quant’altro utile a promuovere lo sviluppo associativo e, con esso, finalità di progresso nel mercato di riferimento;

– Organizzare viaggi riservati alle Aziende Associate al fine di conoscere le opportunità imprenditoriali e commerciali all’estero

f)  Promuovere ed organizzare direttamente e non, studi e ricerche di mercato, corsi di formazione professionale volti a favorire la crescita e lo sviluppo gestionale, tecnologico e commerciale delle Imprese Associate;

g)  Organizzare viaggi riservati ai titolari e rappresentanti delle Imprese Associate volti alla conoscenza delle opportunità imprenditoriali e commerciali all’estero e promuovere i rapporti con le autorità locali.

h)  Promuovere l’accesso a qualunque forma di sovvenzione relativa alle attività istituzionali dell’Associazione sia di natura pubblica che privata;

i)  Aderire ad altri organismi nazionali o sopranazionali aventi finalità analoghe o affini a quelle proprie dell’Associazione;

j)  Stipulare convenzioni con soggetti sia pubblici che privati al fine di riservare alle Imprese Associate condizioni di miglior favore per il conseguimento delle qualificazioni e certificazioni aziendali necessarie per la produzione e la commercializzazione dei prodotti, nonché per l’aggiornamento tecnico e normativo di interesse.

Si specifica che l’Associazione non persegue finalità di lucro e che, pertanto, non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi statutari.

L’Associazione ha durata illimitata.

ART.IV
CONTRIBUTI
I contributi associativi sono costituiti dalle quote annuali il cui ammontare è stabilito con delibera del Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di riscossione. Qualora ve ne fosse necessità, può essere richiesta anche una contribuzione speciale oltre quella ordinaria.

ART.V
ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE
I soggetti che ritengono di avere i requisiti per essere ammessi all’Associazione possono presentare domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo, unitamente a tutta la documentazione necessaria per l’identificazione del soggetto richiedente, nonché per la verifica dei requisiti di ammissione. In particolare deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) visura camerale dalla quale risulti che l’Azienda richiedente opera all’interno del perimetro associativo di cui al precedente art. II e che la stessa non si trova in stato di liquidazione o soggetta a procedure concorsuali;
c) dichiarazione di accettazione senza riserve del presente Statuto e del Regolamento ed impegno a rispettare ogni precedente delibera adottata dagli organi dell’Associazione.
Resta inteso che il Consiglio Direttivo potrà richiedere eventuali ulteriori informazioni e/o documentazione al fine di completare la verifica dei requisiti per l’adesione. Una volta ricevuta la documentazione, il Consiglio Direttivo delibererà in merito alla domanda di ammissione e ne comunicherà gli esiti al richiedente.
Entro e non oltre 7 (sette) giorni dall’invio della comunicazione di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, il nuovo Socio dovrà versare gli importi del contributo di iscrizione della quota associativa annuale per l’ammontare e con le modalità al medesimo comunicate, nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.
L’iscrizione decorrerà dal giorno della delibera di accettazione del Consiglio Direttivo e, salvo i casi di recesso o esclusione di cui al presente Statuto, si rinnoverà automaticamente il 1° gennaio di ogni anno
I soci si obbligano a non adire per vie legali per la risoluzione di qualsiasi controversia: tutte le controversie saranno sottoposte al giudizio del Collegio dei Probiviri.

ART VI
RECESSO DEL SOCIO
Gli Associati possono recedere dal rapporto associativo mediante invio di una comunicazione scritta, con lettera raccomandata A/R indirizzata alla sede legale, o tramite posta elettronica certificata (PEC) e posta all’attenzione del Consiglio Direttivo.
Qualora la comunicazione sia ricevuta dall’Associazione entro e non oltre il 30 settembre dell’anno in corso, il rapporto associativo si intenderà terminato al 31 dicembre di quello stesso anno. In caso contrario, si avrà la prosecuzione del rapporto fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di invio, fermo restando l’obbligo per il soggetto recedente di adempiere tutte le obbligazioni ed oneri assunti dallo stesso nei confronti dell’Associazione fino alla data di efficacia del recesso, ivi compresi gli oneri e/o obblighi relativi al pagamento della quota associativa annuale e di eventuali quote di contribuzione aggiuntiva.

ART.VII

SANZIONI

ISocichecontravvengonoaidoveri stabilitinelpresenteStatuto,sonopassibili-aseconda della gravità dei loro comportamenti- di applicazione delle seguenti sanzioni:

  • Censura da parte del Presidente dell’Associazione, comunicata per iscritto e motivata
  • Sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale fino ad un massimo di sei mesi;
  • Decadenza dei rappresentanti dell’Associazione che ricoprono cariche direttive nell’Associazione
  • Sospensione dell’elettorato attivo e/o passivo;
  • Espulsione, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento degli obblighi previsti dal presente statuto

Le sanzioni vengono deliberate dal Consiglio Direttivo che può determinarle in forma singola o anche cumulativamente. Contro tali provvedimenti è in ogni caso ammessa, a favore del Socio, la possibilità di fare ricorso ai Probiviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

ART.VIII
CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI SOCIO

La qualità di Socio si perde:

  • per dimissioni;
  • per liquidazione volontaria e/o assoggettamento a procedura concorsuale del Socio imprenditore individuale o societario e, in ogni caso, a seguito di cessazione delle attività di cui all’art. II del presente statuto;
  • per espulsione nei casi previsti dal precedente art. VII;

In ogni caso il Socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti a norma dell’art. II. Con la comunicazione di risoluzione del rapporto associativo, i rappresentanti espressi dal Socio perdono automaticamente la titolarietà delle eventuali cariche sociali detenute nonché gli eventuali incarichi di rappresentanza esterna.

ART.IX
ORGANI ASSOCIATIVI

Gli organi dell’Associazione sono:

  • L’Assemblea dei Soci;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente;
  • Il Vicepresidente;
  • Il Segretario-tesoriere
  • Il Collegio dei Probiviri
  • Il Direttore (se istituito)

Le procedure di funzionamento degli organi collegiali dovranno essere atte ad assicurare ai componenti, con congruo anticipo rispetto alle singole riunioni, precisa conoscenza degli argomenti da trattare nonché – fatte salve particolari esigenze di riservatezza- adeguata documentazione circa gli stessi.

Decadono dalla carica elettiva di cui alla lettera b) coloro che non intervengano alle riunioni, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive.

ART.X ASSEMBLEA DEI SOCI

X.a. COSTITUZIONE E CONVOCAZIONE

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci che risultino, alla data della convocazione, in regola con il pagamento delle quote sociali pregresse e per l’anno in corso.
È ammessa la possibilità che le adunanze dell’Assemblea si tengano anche via piattaforma web, a patto che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di partecipare e seguire la discussione, intervenire in tempo reale sulla trattazione degli argomenti posti in ordine del giorno. In questo caso si assume come luogo dell’adunanza quello dal quale il Presidente si collega on line.

L’Assemblea dei Soci si riunisce, convocata dal Presidente una volta all’anno per la discussione e l’approvazione dell’attività sociale, secondo i punti previsti dall’ordine del giorno. L’Assemblea inoltre approva il bilancio annuale entro il 30 giugno di ogni anno e dà le direttive per l’attività futura.

L’Assemblea può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta su domanda scritta da almeno due terzi dei soci con diritto di voto, specificandone i motivi per i quali si richiede la convocazione e i temi da trattare.

L’Assemblea deve essere convocata con avviso inviato a tutti i soci almeno 8 giorni prima della data fissata a mezzo lettera semplice o anche a mezzo fax o via e-mail o PEC.
Gli avvisi dovranno contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Xb. PRESIDENZA

La funzione di Presidente dell’Assemblea è esercitata dal Presidente del Consiglio Direttivo (Presidente).
In sua assenza, tale funzione sarà assunta dal Vicepresidente o in subordine, da un membro del Consiglio Direttivo nominato per acclamazione dall’Assemblea.

X.c. DIRITTO DI VOTO E DELEGHE

Ad ogni Socio spetta un voto e la facoltà di esprimerne, per delega, solo un altro.
I componenti del Consiglio Direttivo non potranno intervenire all’Assemblea in qualità di legali rappresentanti delle proprie aziende né essere delegati da altri Soci.
Il socio non può esercitare diritto di voto nelle delibere nelle quali ha un interesse in conflitto con quello dell’Associazione

X.d . ASSEMBLEA ORDINARIA

L’Assemblea ordinaria è valida – in prima convocazione – qualora sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, e in seconda convocazione, mezzora dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Il Presidente dell’Assemblea prima di dichiarare la stessa validamente costituita, deve constatare – con i dati fornitigli dalla Segreteria – la regolarità delle deleghe ed e conseguentemente-il numero dei voti presenti in proprio e per delega.

l’Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza dei voti presenti.

X.e ASSEMBLEA STRAORDINARIA.

L’Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione qualora sia presente almeno dei due terzi dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, mezzora dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. In entrambe le sessioni delibera a maggioranza dei due terzi dei voti validi presenti

X.f ATTRIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA

Spetta all’Assemblea:

  • eleggere i Consiglieri nel numero massimo di sette;
  • curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni dicarattere generale;
  • deliberare le direttive generali per atti di carattere patrimoniale e finanziario cheeccedano l’ordinaria amministrazione:
  • sovrintendere alla gestione del Patrimonio e approvare i bilanci preventivi e consuntivisu proposta del Consiglio Direttivo;
  • approvare le modifiche del presente statuto con le modalità di cui al successivo art. XIX;
  • deliberare lo scioglimento dell’Associazione con le modalità di cui al successivo art.XX;
  • esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto;
  • promuovere ed attuare quant’altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopistatutari e per favorire la partecipazione alla vita associativa;
  • approvare la delibera contributiva su proposta del Consiglio Direttivo;
  • eleggere il Revisore Contabile Unico nonché eleggere il suo supplente;
  • eleggere i Probiviri;
  • ratificare l’ammissione dei Soci dell’Associazione;

ART.XI
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario- Tesoriere.
Tutti gli incarichi sociali, ivi compreso quelli di Presidente e Vice- Presidente, sono svolti a titolo gratuito, fatto salvo l’eventuale rimborso di spese sostenute e documentate in ragione dell’ufficio.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi, ed è rieleggibile.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri membri in forma scritta.
Al Consiglio Direttivo spettano tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea dei Soci. In particolare rientrano tra le sue attribuzioni:

a) elegge, al suo interno, il Presidente ed il Vice Presidente;
b) delibera le direttive generali per accordi e convenzioni di carattere organizzativo o tecnico-econimico;
c) nominare o revocare, su proposta del Presidente, il Direttore dell’Associazione, ove previsto;
d)  sovrintendere alla gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione e proporre la delibera contributiva annuale all’Assemblea;
e)  stabilire e risolvere il rapporto di lavoro con il personale;
f)  costituire e sciogliere Commissioni, Gruppi di Lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi o lavori;
g)  valutare ed accogliere le domande di adesione dei nuovi soci che andranno successivamente ratificate dall’assemblea;
h)  adottare le sanzioni di cui all’ art.VII;
i)  designare e revocare i rappresentanti esterni all’Associazione;
j)  redigere il bilancio d’esercizio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvede a sostituirli tramite cooptazione e salvo ratifica in sede di prima assemblea utile. Il mandato dei consiglieri cooptati ha la stessa scadenza della consigliatura in carica.
Se viene meno la maggioranza dei membri, il Presidente o- in sua assenza – il Vice Presidente, deve convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei dimissionari.

ART.XII
IL PRESIDENTE
Il Presidente del Consiglio Direttivo (Presidente) ha la rappresentanza legale dell’Associazione, la firma degli atti e provvedimenti con potestà di delega, coordina le norme e il regolare funzionamento dell’attività, adotta tutti quei provvedimenti a carattere d’ urgenza con l’obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo. Il voto del Presidente determina l’approvazione a maggioranza in caso di parità nelle votazioni del Consiglio Direttivo. Il Presidente convoca e presiede le riunioni assembleari e quelle del Consiglio Direttivo.

ART.XIII
IL VICEPRESIDENTE
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, oppure in quelle mansioni per le quali venga appositamente delegato.

ART.XIV
IL SEGRETARIO-TESORIERE
Il Segretario – Tesoriere può essere eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo o anche tra i non associati. Egli dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo; redige e conserva i verbali delle riunioni; cura l’amministrazione e si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri sociali e contabili; provvede alla conservazione dei beni dell’Associazione ed alla liquidazione delle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo. Egli è il responsabile interno a livello amministrativo. Gli è consentito di avvalersi di persone esterne all’Associazione al fine della tenuta della contabilità, dei libri sociali e degli aspetti fiscali.

ART.XV
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI E COLLEGIO ARBITRALE
L’Assemblea può nominare un Collegio dei Probiviri composto da 5 (cinque) membri – di cui uno iscritto all’Ordine degli Avvocati o dei Commercialisti – che possono essere scelti anche fra i non Associati. I componenti del Collegio dei Probiviri non possono contemporaneamente ricoprire altre cariche sociali.

Il Collegio nomina al suo interno il Presidente e propone al Consiglio Direttivo, per l’approvazione, le norme del proprio funzionamento.
Al Collegio dei Probiviri viene richiesto il proprio parere su iniziativa degli organi dell’Associazione o dei singoli Associati per tutte le controversie che possono sorgere nell’ambito dell’Associazione stessa e che non si siano potute comporre bonariamente

Nel caso previsto dall’Art. VI ultimo comma del presente Statuto, il Collegio dei Probiviri decide in via definitiva sui ricorsi che gli vengono presentati, ai sensi dell’art. 1349 del Codice Civile, escluso il mero arbitrio.
Il Collegio dei Probiviri può anche essere interpellato dal Consiglio Direttivo in caso di controversa interpretazione delle norme statutarie.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. In ogni caso, il Collegio dei Probiviri rimane in carica fino alla nomina dei nuovi componenti. Resta inteso che i componenti del Collegio dei Probiviri decadranno nei seguenti casi: (i) laddove siano rappresentanti di un soggetto non più Associato, non siano più il legale rappresentante di un Associato, o abbiano posto in essere azioni e/o comportamenti non compatibili con gli scopi dell’Associazione; (ii) ove siano un rappresentante di un Associato a cui è stata applicata la relativa sanzione di decadenza dalla carica da parte del Consiglio Direttivo.

Per la risoluzione delle controversie sarà costituito un Collegio Arbitrale composto da un Proboviro in carica e di fiducia per ciascuna parte interessata e da un Presidente scelto tra i rimanenti di comune accordo tra le parti.
In caso di dissenso, la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale sarà richiesta dai due Probiviri nominati al Presidente del Tribunale di Varese che provvederà alla scelta sempre nell’ambito dei membri rimanenti.

Tutti i componenti del Collegio Arbitrale sono tenuti a dichiarare che non ricorre alcuna delle incompatibilità previste dagli art.51 e 52 del C.P.C.
Il Collegio Arbitrale stabilisce, di volta in volta, quali sono le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia in esame.

Il Collegio giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.
Il lodo deve essere deliberato a maggioranza dei voti entro 60 giorni dalla data di costituzione del Collegio medesimo per l’esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.
Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate ed al Presidente dell’Associazione entro 5 giorni dalla data di deliberazione ed è inappellabile.
L’interpretazione del presente Statuto nonché di ogni altra norma dell’Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. VII , la decadenza dalle cariche può essere disposta , oltre che dagli organismi che hanno presieduto alle designazioni ed alle nomine, anche dai Probiviri per gravi motivi e tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

ART.XVI
IL DIRETTORE
Il Consiglio Direttivo, qualora ne ravvisi la necessità, può procedere alla nomina, ed eventualmente alla revoca, di un Direttore con le seguenti funzioni:

  • coadiuvare e assistere il Consiglio Direttivo, al quale risponderà direttamente della propria attività, attuandone le relative disposizioni e proponendo anche le opportune iniziative;
  • gestire i rapporti interni in conformità agli indirizzi degli organi direttivi;
  • nell’ambito degli indirizzi deliberati dai competenti organi statutari, è responsabile del funzionamento della eventuale struttura e sovrintende a tutte le funzioni della stessa;
  • partecipare, in ogni caso senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli organi collegiali. Le funzioni di cui sopra potranno essere affidate in outsourcing anche a soggetto collettivo.

ART.XVII
PATRIMONIO ED INTROITI

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  • dalle eventuali quote di ammissione e dai contributi associativi ordinari e straordinari;
  • dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;
  • degli investimenti mobiliari ed immobiliari;
  • dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
  • dalle somme e beni da chiunque ed a qualsiasi titolo devoluti alla Associazione. Con il patrimonio si provvede alle spese alle spese per il funzionamento dell’Associazione.
  • Il patrimonio rimane indivisibile per tutta la durata dell’Associazione e pertanto i Soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione o assegnazione di quota a valere sul patrimonio medesimo.
    In ogni caso, durante la vita dell’associazione non possono essere distribuiti agli Associati, neppure in forma indiretta, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale.

ART.XVIII
ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI
L’esercizio sociale decorre dal I gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il I semestre dell’anno deve essere compilato il bilancio preventivo dell’esercizio corrente ed il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente.

ART.XIX
MODIFICHE ALLO STATUTO

Le modifiche dello statuto sono deliberate dall’assemblea straordinaria costituita con le modalità di cui al precedente art.X.e.
In casi particolari, il Consiglio Direttivo può sottoporre le medesime all’approvazione dei Soci mediante procedura referendaria.

In tal caso le stesse dovranno risultare approvate con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i Soci.
Ai Soci che- in occasione di entrambe le procedure di votazione- abbiano espressamente manifestato il proprio dissenso in merito alle modificazioni adottate- è riservato il diritto di recesso a mezzo lettera raccomandata A.R o PEC. In tal caso sarà dovuta la quota associativa per il solo anno in corso.

ART.XX
SCIOGLIMENTO
Qualora un numero non inferiore ad un terzo degli aventi diritto al voto faccia richiesta di scioglimento dell’Associazione, il Presidente deve convocare senza indugio l’Assemblea

Straordinaria con apposito ordine del giorno. L’eventuale scioglimento sarà quindi deliberato con le modalità di cui all’art.X.e. Tale assemblea nominerà uno o più liquidatori, determinandone poteri e compensi e stabilendo altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue unicamente ad altro ente non commerciale che svolga analoga attività istituzionale , salvo diversa destinazione imposta dalla Legge con finalità analoghe.

ART.XXI
RINVIO
Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle Leggi in materia.

Scarica PDF